Legge del 1985 numero 765 art. 58


1.Se l'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in altro momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità al contratto ed alla presente
Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti.
2.Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può effettuarne la spedizione, purchè queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all'acquirente che dopo pagamento del prezzo.
3.L'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di consegna o di pagamento convenute dalle parti non gliene offrano la possibilità.

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