Legge del 1985 numero 765 art. 52


1.Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna.
2.Se il venditore consegna una quantità superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto.

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