Legge del 1985 numero 765 art. 51


1.Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate è conforme al contratto,
saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme.
2.L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.

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