Legge del 1985 numero 765 art. 46


1.L'acquirente può esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza.
2.Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.
3.Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da detta denuncia.

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