Legge del 1985 numero 765 art. 45


SEZIONE III - Mezzi di cui dispone l'acquirente in caso di inosservanza del contratto da parte del venditore
1.Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente può:
a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52;
b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77.
2.L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo.
3.Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.

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