Legge del 1985 numero 765 art. 43


1.L'acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.
2.Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura.

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