Legge del 1985 numero 765 art. 38


1.L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze.
2.Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione.
3.Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.

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