Legge del 1985 numero 765 art. 37


In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purchè l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente nè convenienti, nè spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione.

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