SEZIONE II - Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi 1.Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.
2.A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle.
3.Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.