Legge del 1985 numero 765 art. 28


Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale è tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtù della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti