Legge del 1985 numero 765 art. 25


TERZA PARTE - Vendita di merci
CAPITOLO I - Disposizioni generali

Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.

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