Legge del 1985 numero 765 art. 101


1.Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione, o la seconda o la terza parte della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.
2.La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario. Qualora un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia sia specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto dopo la data di ricezione della notifica.
Fatto a Vienna, l'11 aprile 1980, in un solo originale, i cui testi inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 101"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti