Legge del 1985 numero 47 art. 52


ISCRIZIONE AL CATASTO
(Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni)
(Comma abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001).
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente
(Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1993, n. 133).
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000 (Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1993, n. 133).

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