Legge del 1985 numero 47 art. 44


SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo
(Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298).
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la
sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia (Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780).
I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati
(Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68).

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