Legge del 1985 numero 47 art. 40


MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
1.Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta.
(Omissis) (Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780) (Periodo abrogato dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68).
2.Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenutoversamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodottiquelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata
(Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68).
3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della
licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di
concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al
quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o
la copia della domanda indicate al comma precedente.
(Comma così sostituito dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298).
4.Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa
(Comma aggiunto dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68).
5.Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
(Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298).

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