Legge del 1985 numero 47 art. 39


EFFETTI DEL DINIEGO DI SANATORIA
L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso
(Articolo così modificato dall'art. 6, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298).

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