Legge del 1985 numero 47 art. 25


SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
1. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizionistatali o regionali.
2. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni.
Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.
3. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
[4. Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione]
(Comma abrogato dall'art. 136 Dpr 380/2001).

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