Legge del 1985 numero 431 art. 1ter


Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,
nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
integrato dal precedente art. 1, nonchè nelle altre comprese negli
elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente
art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti
predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro
per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

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