Legge del 1985 numero 431 art. 1quinquies


Le aree e i beni individuati ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi
tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni
dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio nonchè ogni opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

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