Legge del 1985 numero 298 art. Unico


Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante
proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
concernente norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'art. 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'art. 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito
dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'art. 26,
realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in
corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della
costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione
descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre
1985">>;
al comma 2, le parole: <<30 settembre 1985>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 dicembre 1985>>; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici
territoriali>>;
al comma 3, dopo le parole: <relativa iscrizione>> sono inserite le seguenti: <delle variazioni>>; e dopo le parole: <la dichiarazione>> sono inserite le seguenti: <delle variazioni>>;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Il quinto comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, è sostituito dal seguente:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune">>.
Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:
<febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le
seguenti: "della costruzione, dei prospetti,".
Al primo comma del medesimo art. 26, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse".
Dopo il secondo comma del medesimo art. 26, è inserito il
seguente:
"Le sanzioni di cui al precedente art. 10, ridotte di un terzo, si
applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di
cui al precedente comma">>.
All'art. 4:
al capoverso, dopo la parola: <> è inserita la
seguente: <>;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<1-bis. All'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 28
febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti">>.
All'art. 5, capoverso, le parole: <della legge 5 novembre 1971, n. 1086>> sono sostituite dalle
seguenti: <legge 5 novembre 1971, n. 1086>>.
Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:
<1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonchè -- unitamente al
direttore dei lavori -- a quelle della concessione ad edificare e
alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì,
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso">>.
All'art. 7:
al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
<il funzionario della azienda erogratrice, cui sia imputabile in
stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni>>;
dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:
<luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un
pubblico servizio>>.
Dopo l'art. 7, è inserito il seguente:
<febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati".
Al quarto comma del medesimo art. 18, dopo le parole:
<condividenti".
All'ultimo comma del medesimo art. 18, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonchè agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù">>.
All'art. 8:
al comma 2, dopo l'alinea, è inserito il seguente capoverso:
"il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "La
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30
novembre 1985">>;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
<<3-bis. All'art. 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le
parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti:
"all'entrata in vigore della presente legge".
All'ultimo comma del medesimo art. 37, dopo le parole:
"norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore
della presente legge">>;
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
All'art. 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti
commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai
procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione
amministrativa, previsti dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 35, senza che
sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde
efficacia".
All'art. 51 della medesima legge, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici,
previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai
parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10
maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio
1977".
All'art. 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è
inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al
precedente art. 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di
alcun incremento">>;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<5-bis. All'art. 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovrà presentare
domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica
del decreto emesso dall'autorità giudiziaria".
All'art. 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria
viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle
imposte dirette".
All'art. 40, secondo comma, della medesima legge, le
parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza
edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della
licenza o della concessione ad edificare o della concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31".
All'art. 40, ultimo comma, della medesima legge, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'art.
21".
All'art. 41, primo comma, della medesima legge, dopo le
parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad
immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1° settembre 1967".
All'art. 41, primo comma, della medesima legge, le
parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e
del primo comma dell'art. 21 della presente legge".
All'art. 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitù".
All'art. 17, secondo comma, della medesima legge, le
parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente art.
11 ".
All'art. 41, primo comma, della medesima legge, le
parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo
comma dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e
dell'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n.
10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori
adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il
caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a
licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge
28 gennaio 1977, n. 10">>.
Dopo l'art. 8, sono inseriti i seguenti:
<febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive
non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le".
Al secondo comma del medesimo art. 40 le parole: "2 settembre"
sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre".
Il terzo comma del medesimo art. 40 è sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti,
rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa
dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla
inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui
gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la
costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda
indicate al comma precedente".
Al medesimo art. 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si
applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive
immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da
procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta
amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di
sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario
potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente art. 35
entro il 31 dicembre 1986".
Dopo l'art. 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
è inserito il seguente:
<dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri
aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti
legali o volontari".
Non sono perseguibili in qualunque sede coloro
che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.
All'art. 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il
15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione,
nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo
all'attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio.
La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo
1986>>.

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