Legge del 1985 numero 281 art. 4



1. Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.
2. Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, e con le modalità ivi previste, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.
3. Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , non può superare le cento unità.
4. Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.
5. La Commissione con proprie deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi.
(Comma così modificato dalla lett. a) del comma 2-ter dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
6. L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175 , è effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252 , e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175 , è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.
7. L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La Commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.
8. Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
(Comma così modificato dalla lett. b) del comma 2-ter dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
9. Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.
10. A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.
11. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.
12. Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle amministrazioni statali si provvederà, da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

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