Legge del 1985 numero 281 art. 15


(omissis).
Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell' emittente, del proponente l' investimento o del soggetto che procede al collocamento.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell' art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

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