Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto
continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la
competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le
attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non
sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma
dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2
dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del
medesimo articolo.