Legge del 1985 numero 222 art. 67


Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della
entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di
assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce,
rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i
dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in
Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie
mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono
mantenuti in servizio.

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