Legge del 1985 numero 222 art. 64


I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni
previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta
giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto
dell'indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli
2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

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