Legge del 1985 numero 222 art. 63


L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui
Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55,
sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento
di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

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