Legge del 1985 numero 222 art. 60


Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e
personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale
successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei
patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni
enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in
derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato
con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 607.
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza
oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli
uffici interessati.

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