Legge del 1985 numero 222 art. 55


Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella
città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto
destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di
beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture
della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti.

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