Legge del 1985 numero 222 art. 51


Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e
successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio
1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di
congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte,
in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il
medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo
1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di
cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle
variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e
1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con
cadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di
dicembre.
L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di
estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della
provincia competente per territorio la modifica della intestazione
dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga
servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana
assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli
impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che
vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma;
assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici
ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di
sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.
Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti
norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono
servizio in favore della diocesi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 51"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti