Legge del 1985 numero 222 art. 44


La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente
all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo
comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle
diocesi;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso
sostentamento;
c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e
47 destinate al sostentamento del clero;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata
assicurata l'intera remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata
assicurata una integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti
previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei
singoli Istituti per il sostentamento del clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità previste
dall'articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata
informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali
ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

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