Legge del 1985 numero 222 art. 35


Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono
all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio
patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti
richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad
assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto
centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza
episcopale italiana.

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