Legge del 1985 numero 222 art. 34


L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma
dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo
articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza
episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto
stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione
all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate
di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto.
Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero
negli organi competenti per la composizione o la definizione dei
ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso
gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal
diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del
canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

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