Legge del 1985 numero 222 art. 33


I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente
all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo
diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti
ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri
soggetti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 33"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti