Legge del 1985 numero 222 art. 31


Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22,
terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a
norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti
previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti
ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori
atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le
indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema
tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla
ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati
nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55
e 69.

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