Legge del 1985 numero 222 art. 30


Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità
giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la
personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è
trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto
in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29,
l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle
chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro
patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica
adotti i relativi provvedimenti canonici.

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