Legge del 1985 numero 222 art. 29


Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono
determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione
delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento
canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli
episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività
educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni
destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro
bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio,
trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e
assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

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