Legge del 1985 numero 222 art. 26


Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente
riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti
continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente,
dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se
inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e
oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli
previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo
previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
(Vedi il d.m. 28 marzo 1986).
Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la
documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti
norme.

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