Legge del 1985 numero 222 art. 25


La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è
equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute
fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i
contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi
vigenti.

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