Legge del 1985 numero 222 art. 23


Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è
emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della
Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di
amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti
designati dal clero diocesano su base elettiva.

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