Legge del 1985 numero 204 art. 8


1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.
3. Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
4. Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(La commissione di cui al presente articolo è stata soppressa, vedere a tal proposito l'art. 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223)

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