Legge del 1985 numero 204 art. 5


Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo ( Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190 (Gazz. Uff. 19 maggio 1986, n. 114). L'art. 3 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:
«Art. 3. I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, L. 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»).
Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

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