Legge del 1985 numero 204 art. 11


Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 204 art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti