Legge del 1984 numero 792 art. 9


[SANZIONI E RADAZIONI DALL'ALBO]
[Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. [Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di più province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706] (Il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'art. 9 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373).
Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa e data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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