Legge del 1984 numero 792 art. 4


[CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE]
[Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo è amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;
h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:
disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;
disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
princìpi di tecnica assicurativa;
per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:
nozioni di tecnica riassicurativa;
nozioni di diritto internazionale e comparato.
Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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