Legge del 1984 numero 792 art. 2


[ATTIVITA' DEL MEDIATORE]
[L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.
Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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