Legge del 1984 numero 792 art. 16


[MODIFICHE ALLA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE]
[Sostituisce l'art. 3 e modifica gli artt. 4 e 5, L. 7 febbraio 1979, n. 48].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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