Legge del 1984 numero 792 art. 14


[COPERTURA FINANZIARIA]
[All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si farà fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente articolo 13.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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