Legge del 1984 numero 792 art. 13


[DOMANDA DI ISCRIZIONE E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA]
[La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.
Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.
A decorrere dall'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si procederà all'adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma precedente].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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