Legge del 1984 numero 792 art. 12


[COMMISSIONE PER L'ALBO]
[Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
La commissione esercita i poteri di cui all'articolo 10 ed è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.
La commissione è composta:
1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente;
3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;
4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo;
5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
I membri di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio.
La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori].

(Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi tutt L legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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