Legge del 1984 numero 792 art. 11


[ALTRI CASI DI CANCELLAZIONE]
[Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:
1) rinunzia all'iscrizione;
2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;
3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d);
5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;
6) dichiarazione di fallimento.
Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f).
La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reiscritta purché siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.
Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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